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Statuto di Proteo Fare Sapere - R O M A
Art.
1) È costituita l'Associazione denominata "PROTEO FARE SAPERE". Art.
2) PROTEO FARE SAPERE è un'associazione con scopi di ricerca, consulenza e
servizi nel campo della cultura e della formazione, In particolare si propone
di:
Art.
3) L’attività dell'Associazione è rivolta principalmente al personale della
scuola ed a quanti, Enti pubblici o privati e Associazioni intervengano a
vario titolo nelle problematiche della formazione. Art.
4) L’Associazione non ha fini di lucro. Non potranno essere distribuiti,
anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge. Art.
5) L’Associazione ha durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento potrà
avvenire: a.
in forza di legge; b.
per deliberazione dell’Assemblea generale; c.
per impossibilità sopravvenuta di
funzionamento. Verificandosi
il caso di scioglimento, l’Assemblea generale nominerà uno o più liquidatori,
scelti anche tra estranei all’Associazione, determinandone poteri, facoltà ed
eventuali compensi. Art.
6) Sono organi dell'Associazione:
Art.
7) Oltre ai fondatori, indicati nell'atto costitutivo dell'Associazione
stessa, possono far parte coloro che, persone fisiche, giuridiche, abbiano
interesse agli scopi dell’Associazione. La domanda scritta indirizzata al
Presidente dell'Associazione viene accolta con delibera del Consiglio
Direttivo, che decide insindacabilmente ed inappellabilmente in ordine
all'ammissione del nuovo socio. Il Consiglio Direttivo non è obbligato a
comunicare o motivare le proprie decisioni. Art.
8) I soci hanno il dovere di agire per gli interessi dell'Associazione. Essi
hanno inoltre il dovere di corrispondere le quote sociali o le contribuzioni
deliberate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo. a.
per il verificarsi di fatti che contrastino
con gli scopi dell’Associazione; b.
per morosità; c.
per grave inosservanza degli obblighi
previsti dal presente Statuto e/o nascenti dalle deliberazioni degli organi
associativi. La
morosità si verifica dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla messa in mora
comunicata per scritto senza che sia pervenuto all’Associazione l’importo del
contributo associativo dovuto. Art.
9) L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con le obbligazioni
sociali, i quali sono tutti vincolati, anche se assenti o dissenzienti dalle
sue deliberazioni. I
soci sono tenuti a partecipare attivamente alle assemblee. Art.
10) L'Assemblea è convocata nella sede dell'Associazione, o in altro luogo,
con delibera del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza l'Assemblea può
essere convocata anche dal Presidente. Art.
11) L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con
l'intervento di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione
l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Art.
12) Oltre alle attribuzioni indicate negli altri articoli del presente
statuto, compete all'assemblea:
Art.
13) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato
dall'Assemblea dei soci. Esso è composto da non meno di cinque membri e non
più di quindici, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Art.
14) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice
Presidente, il Direttore Generale. Art.
15) I revisori dei conti sono eletti in numero di tre, oltre a due membri
supplenti, dall'Assemblea dei soci nel proprio ambito o anche tra soggetti
non associati. Art.
16) Il Consiglio Direttivo designa, su proposta del Presidente, un Comitato tecnico-scientifico
che potrà articolarsi in commissioni ed avvalersi anche di consulenti
esterni. Art.
17) Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore
Generale, il Collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono
essere rieletti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci. a.
dalle quote sociali; b.
dai contributi erogati da Enti Pubblici
(Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Europea) o da altre istituzioni; c.
da contributi dei soci, di aziende, di
privati; d.
dalle rendite patrimoniali; e.
da donazioni, lasciti e contribuzioni
straordinarie. Il
Direttore generale dell'Associazione cura e gestisce la tenuta di regolari e
complete scritture contabili adeguate all'attività dell'Associazione. Art.
18) Il Consiglio Direttivo predispone bilanci e rendiconti annuali e cura
inoltre, sotto la direzione del Direttore Generale la redazione di eventuali
rendiconti parziali e relativi a singole iniziative. Art.
19) Per ogni controversia che dovesse insorgere in applicazione di quanto
stabilito nel presente Statuto fra l'Associazione ed i propri associati è
competente il Foro di Roma. Art.
20) Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Statuto vigono le
disposizioni generali che regolano la materia civile e fiscale. |
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