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Statuto di Proteo Fare Sapere - R O M A

Art. 1) È costituita l'Associazione denominata "PROTEO FARE SAPERE".
L’Associazione ha sede all’indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo, attualmente in Roma, Via L. Serra 31.
Essa può, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sedi periferiche e/o uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 2) PROTEO FARE SAPERE è un'associazione con scopi di ricerca, consulenza e servizi nel campo della cultura e della formazione, In particolare si propone di:

*  promuovere e realizzare attività di aggiornamento del personale della scuola in tutte le sue componenti;

*  promuovere e realizzare anche in base a commesse esterne attività di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, nonché tutte le attività necessarie , preparatorie, complementari o comunque ad esse collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali o regionali in materia di formazione, qualificazione o riqualificazione;

*  attivare scambi culturali, ricerche ed esperienze di formazione e di solidarietà in Italia ed all'estero;

*  assumere, per il raggiungimento dei propri scopi, iniziative atte alla costituzione di sodalizi o enti che abbiano finalità simili o connesse alle proprie;

*  stabilire rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri Enti e Associazioni simili in Italia e all'estero;

*  esercitare funzioni anche di diritto pubblico eventualmente ad essa demandate da Leggi, regolamenti o disposizioni delle Autorità competenti.

*  sviluppare iniziative editoriali.

Art. 3) L’attività dell'Associazione è rivolta principalmente al personale della scuola ed a quanti, Enti pubblici o privati e Associazioni intervengano a vario titolo nelle problematiche della formazione.

Art. 4) L’Associazione non ha fini di lucro. Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5) L’Associazione ha durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento potrà avvenire:

a.   in forza di legge;

b.   per deliberazione dell’Assemblea generale;

c.   per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.

Verificandosi il caso di scioglimento, l’Assemblea generale nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra estranei all’Associazione, determinandone poteri, facoltà ed eventuali compensi.
L’importo netto risultante a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definitivo ogni sospeso, sarà devoluto all'organizzazione sindacale CGIL Scuola o ad enti o associazioni con la medesima finalità secondo le deliberazioni prese dall’Assemblea generale a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662.

Art. 6) Sono organi dell'Associazione:

*  l'Assemblea;

*  il Consiglio Direttivo;

*  il Presidente;

*  il Vice Presidente;

*  il Direttore generale;

*  il Collegio dei Revisori;

*  il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 7) Oltre ai fondatori, indicati nell'atto costitutivo dell'Associazione stessa, possono far parte coloro che, persone fisiche, giuridiche, abbiano interesse agli scopi dell’Associazione. La domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione viene accolta con delibera del Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente ed inappellabilmente in ordine all'ammissione del nuovo socio. Il Consiglio Direttivo non è obbligato a comunicare o motivare le proprie decisioni.
All’atto dell’ammissione il nuovo socio dovrà versare, pena la decadenza, la tassa d’iscrizione e la quota associativa deliberate dalla Assemblea dei soci o, su delega dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio dell'Associazione è a tempo indeterminato e si perde per dimissioni o per scioglimento dell'Associazione.
L’associato può recedere dall’Associazione con comunicazione scritta inviata al Presidente.
Egli non avrà più diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate.
La quota sociale non è cedibile o trasmissibile.

Art. 8) I soci hanno il dovere di agire per gli interessi dell'Associazione. Essi hanno inoltre il dovere di corrispondere le quote sociali o le contribuzioni deliberate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo.
I soci hanno il diritto di partecipare alla vita ed all'attività dell'Associazione, con diritto di parola e di voto, all'Assemblea, nonché di prendere visione degli atti e delle deliberazioni degli organi sociali secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 18.
L’esclusione dell’associato deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

a.   per il verificarsi di fatti che contrastino con gli scopi dell’Associazione;

b.   per morosità;

c.   per grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto e/o nascenti dalle deliberazioni degli organi associativi.

La morosità si verifica dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla messa in mora comunicata per scritto senza che sia pervenuto all’Associazione l’importo del contributo associativo dovuto.

Art. 9) L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali, i quali sono tutti vincolati, anche se assenti o dissenzienti dalle sue deliberazioni.

I soci sono tenuti a partecipare attivamente alle assemblee.

Art. 10) L'Assemblea è convocata nella sede dell'Associazione, o in altro luogo, con delibera del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche dal Presidente.
La convocazione ha luogo mediante apposito avviso affisso all'albo presso la sede sociale e con invio dell'avviso stesso a mezzo del servizio postale o di altro idoneo mezzo di comunicazione almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.
L'avviso contenente l'ordine del giorno indica il giorno, l'ora, ed il luogo dell'assemblea, fissando anche l'ora della seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno stabilito per la prima, nel caso in cui questa non sia valida per mancanza del numero legale.

Art. 11) L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
In caso si debba deliberare circa le modifiche al presente statuto occorre comunque la maggioranza dei soci.

Art. 12) Oltre alle attribuzioni indicate negli altri articoli del presente statuto, compete all'assemblea:

*  l'approvazione dei bilanci;

*  la determinazione delle quote sociali, che può essere delegata anche permanentemente al Consiglio Direttivo.

Art. 13) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea dei soci. Esso è composto da non meno di cinque membri e non più di quindici, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.
Ogni delibera del Consiglio Direttivo è valida se approvata dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale.
Il Presidente ha funzioni di rappresentanza e di promozione dell'attività dell'Associazione ed ha facoltà di delega delle proprie funzioni per singoli atti o categorie di atti.
Il Vice Presidente presiede all'attività del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 16.
Il Direttore generale coordina e realizza l'attività della Associazione, stipula contratti, accordi e convenzioni secondo i deliberati del Consiglio Direttivo ed è responsabile della produzione nei suoi aspetti organizzativi e amministrativi.

Art. 15) I revisori dei conti sono eletti in numero di tre, oltre a due membri supplenti, dall'Assemblea dei soci nel proprio ambito o anche tra soggetti non associati.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo designa, su proposta del Presidente, un Comitato tecnico-scientifico che potrà articolarsi in commissioni ed avvalersi anche di consulenti esterni.
Il Comitato Tecnico Scientifico a richiesta del Consiglio Direttivo definisce proposte e progetti relativi alle attività, ai programmi e agli interventi deliberati dagli organismi dell'associazione.
I Componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale, il Collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono essere rieletti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a.   dalle quote sociali;

b.   dai contributi erogati da Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Europea) o da altre istituzioni;

c.   da contributi dei soci, di aziende, di privati;

d.   dalle rendite patrimoniali;

e.   da donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie.

Il Direttore generale dell'Associazione cura e gestisce la tenuta di regolari e complete scritture contabili adeguate all'attività dell'Associazione.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo predispone bilanci e rendiconti annuali e cura inoltre, sotto la direzione del Direttore Generale la redazione di eventuali rendiconti parziali e relativi a singole iniziative.
I Bilanci e i Rendiconti generali sono approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
Provvede all'emanazione del regolamento interno, relativamente all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione.

Art. 19) Per ogni controversia che dovesse insorgere in applicazione di quanto stabilito nel presente Statuto fra l'Associazione ed i propri associati è competente il Foro di Roma.

Art. 20) Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Statuto vigono le disposizioni generali che regolano la materia civile e fiscale.

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