Le nostre indicazioni sui termini della questione in base agli elementi di cui siamo in possesso
Viste le richieste di chiarimento che abbiamo ricevuto a seguito delle numerose segnalazioni di accesso agli atti giunte ai docenti che hanno preso servizio all’estero nell’anno scolastico 2024/2025, riteniamo opportuno chiarire i termini della questione in base agli elementi in nostro possesso.
L’accesso agli atti è stato promosso da alcuni docenti rientrati ai ruoli metropolitani il 1° settembre del 2024 a seguito dell’applicazione del Decreto legge 71 del 2024 che ha prolungato la durata del mandato all’estero da 6 a 9 anni, introducendo però un grave discrimine nei confronti di chi era in servizio nell’ultimo anno di mandato nelle SCI rispetto a chi prestava servizio nelle Scuole Europee.
In merito alle istanze di accesso agli atti, si ritiene di non dare l’assenso non ravvedendosi la necessità degli atti richiesti ai fini dell’instaurando giudizio di appello, tenuto conto delle finalità rappresentate dagli stessi istanti.
Abbiamo fin da subito consigliato coloro che si sono rivolti alla FLC CGIL di rispondere entro i 10 giorni previsti dalla norma testuali parole “mi oppongo attesa la non sussistenza dei requisiti di legge, in particolare sotto il profilo della non necessità degli atti richiesti ai fini dell’instaurando giudizio di appello, tenuto conto delle finalità rappresentate dagli istanti”
Probabilmente a seguito delle numerose opposizioni già pervenute e da varie richieste sindacali di chiarimenti giunte al MAECI, si è appreso che l’organizzazione sindacale che ha promosso il contenzioso ha comunicato il ritiro di tale istanza di accesso agli atti che aveva destato una comprensibile preoccupazione.
Con riferimento alla causa, pur non potendo prevedere il contenuto della sentenza in caso di accoglimento appare ragionevole ritenere, da un lato, che una eventuale sentenza non potrebbe giungere prima di due anni (tenuto conto della durata media di un giudizio di appello) e, dall’altro, che non essendovi una esigenza di continuità, anche in caso di esito favorevole dell’appello, non si può escludere che i ricorrenti vittoriosi siano ricollocati presso le sedi al momento disponibili e non presso quelle originarie. Ciò anche in considerazione del fatto che se nel giudizio fosse stata chiesta l’assegnazione della sede lasciata in precedenza, colui/colei che attualmente la occupa avrebbe dovuto essere chiamato nel giudizio come controinteressato.
Per maggiori dettagli o interpretazioni relativi alla situazione individuale vi invitiamo a contattarci scrivendo a estero@webmail.flcgil.it.
Tutto questo era stato previsto, ed era evitabile.
Vi inviamo a rileggere quanto scrivemmo il 3 giugno 2024 non appena venne approvato il DL 71/24 e di scorrere sempre sul nostro sito le notizie ancora pubblicate sulla coerenza delle azioni sindacali intraprese dalla FLC CGIL a tutela di tutto il personale in servizio presso le sedi estere.
